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Certificazione Energetica |
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| Cos'è |
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L'Attestato di Certificazione Energetica, è un documento che descrive sinteticamente le caratteristiche di un edificio esistente o di nuova costruzione e permette di classificarlo secondo degli indici prestazionali che tengono in considerazione l'efficienza dell'involucro edilizio rispetto al contesto in cui è inserito, dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, della climatizzazione estiva e dell'utilizzo di fonti rinnovabili. |
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| Chi lo rilascia |
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L' attestato di certificazione energetica è rilasciato dal soggetto certificatore, accreditato presso l'ente regionale di competenze, il CENED per la Regione Lombardia, il quale accredita,s come soggetti certificatori, solamente le persone fisiche, così come definito dal comma 13 del DGR 5773, che siano in possesso o di un adeguato titolo di studio o di una comprovata esperienza nel settore. Il Certificatore è nominato e retribuito dal commitente / proprietario dell'immobile da certificare e riferisce esclusivamente all'Ente di Certificazione. |
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I tecnici di TSTEAM sono certificatori energetici abilitati al rilascio dell’ Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) per la regione Lombardia e iscritti all’albo certificatori Cened: |
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arch. Francesca Apollonio |
n° d'iscrizione 6567 |
ing. Franco Apollonio |
n° d'iscrizione 6568 |
arch. Massimo Maiullari |
n° d'iscrizione 6569 |
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| Quando serve |
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L'attestato di certificazione energetica può essere sempre richiesto dal proprietario dell'edificio ma diventa obbligatorio, secondo quanto stabilito dalla regione Lombardia nel DGR 5773, nei seguenti casi:
• per gli edifici, per i quali è stata richiesta la DIA o il permesso a costruire, per interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione, nel caso in cui la ristrutturazione coinvolga più del 25% delle superfici disperdenti
• per gli edifici, sottoposti ad ampliamenti volumetrici, purché il volume del nuovo ambiente sia maggiore al 20% del volume totale dell'edificio
• per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la vendita di tutte le unità immobiliari che la compongono, effettuata con unico contratto
• per accedere alle agevolazioni ed agli incentivi di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio e degli impianti
• non oltre il 1° Luglio 2009 nel caso di edifici di proprietà pubblica, la cui superficie utile superi i 1000 mq
• nel caso di contratti "servizio energia" nuovi o rinnovati relativi ad edifici pubblici o privati
• nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari
• nel caso di locazione dell'edificio o della singola unità abitativa
Sono esclusi da tali obblighi:
• i fabbricati industriali, artigianali e agricoli quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici
• fabbricati con superficie utile inferiore a 50m2
• fabbricati ricadenti nelle categorie di beni culturali e del paesaggio nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere, con particolare ai riferimenti storici o artistici
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Per ulteriori informazioni visita il sito del CENED. |
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| Validità |
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L'attestato di certificazione energetica ha una idoneità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico. L'idoneità dell'attestato decade prima del periodo indicato per le sole unità immobiliari che, a seguito di interventi, modifichino la loro prestazione energetica.
Esso decade altresì per le sole unità immobiliari che dovessero mutare la destinazione d'uso. |
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Richiedi il preventivo |
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