1– Articolo 3.2.11 - Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto
Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d’uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo, eccetera) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura.
L’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o dl riparazione dell’opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell’edificio ed intorno ad esso.
2– Accesso alla copertura
Per l’accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:
1 |
L’apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza ³ 0,70 m e altezza ³ 1,20 m.
In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali. |
2 |
L’apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a 0.50 m2. |
3 |
L’apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:
- superficie maggiore o pari a 0,50 m2;
- se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere maggiore o pari a 0,70 m; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a 0,65 m nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
- se a sezione circolare il diametro deve essere maggiore o pari a 0,80 m; |
4 |
L’accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell’anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell’anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell’ante in posizione di apertura; l’anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l’investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre. |
3 – Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati.
L’accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza.
Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (ad esempio scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, eccetera) tali da consentire l’accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza.
Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell’opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista.
La presente disposizione non elimina l’obbligo dl allestire idonee opere provvisionali (ad esempio ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.
Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli.
Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall’interno dell’edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d’accesso che minimamente preveda:
1 |
l’attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (ad esempio ponteggio, trabattello, scale aeree); |
2 |
il punto esterno all’edificio dove operare l’accesso in relazione alla posizione sulla copertura del sistemi di ancoraggio. |
Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.
La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).
5– Dispositivi di ancoraggio.
I manufatti richiesti negli edifici per consentire l’accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.
Questi dispositivi richiedono che:
1 |
Siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano; |
2 |
Siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo; |
3 |
Nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l’obbligo dell’uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio; |
4 |
Il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l’ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta. |
Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.
L’azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell’edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.
I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 deI 31.5.1998: “Protezione contro le cadute dall’alto — Dispositivi di ancoraggio — Requisiti e prove” e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.
6– Documenti e elaborati di progetto
Le soluzioni adottate ai fini dell’ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).
7 – A lavori ultimati
A lavori ultimati l’installatore attesta la conformità dell’installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l’accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:
1 |
la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti dl sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica; |
2 |
le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati; |
3 |
la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale; |
4 |
la verifica della disponibilità presso l’opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo. |
Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell’immobile.
8 – Edifici con estese superfici finestrate
All’atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell’elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere dl manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.
9 – Informazioni
- In luogo prossimo all’ accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l’obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (ad esempio cinture di sicurezza).
- Inoltre, nell’affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il Committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell’opera, se predisposto, ed informare del contenuto l’appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell’opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell’opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.
- Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alta copertura tramite apertura all’interno dell’edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi (vedi punto 4).
- L’esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all’interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.
10 – Fascicolo dell’opera (D.Lgs 81/2008 art. 91 – Allegato XVI)
- Il fascicolo dell’opera, Iaddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.
- Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo (vedi punto 2) con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell’opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.
- Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo (vedi punto 2) con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell’opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.
- Copia del fascicolo dell’opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori; deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell’immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, eccetera).
- Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.
11 - Modulistica
Dichiarazione del Progettista
Dichiarazione dell’installatore e del proprietario dell’immobile